Art. 409 c.o.m.
Rilascio della ricevuta
L'autorita' che esegue le requisizioni rilascia senza indugio agli interessati ricevuta scritta del bene requisito. La ricevuta, distaccata da apposito registro, contiene le seguenti indicazioni:
- a)autorita' che ha ordinato la requisizione;
- b)descrizione sommaria del bene requisito;
- c)data e firma. La ricevuta indica l'importo dell'indennita' dovuta per il bene requisito. Se cio' non e' possibile, e' emanato successivamente l'ordine di pagamento con l'indicazione dell'importo anzidetto.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva