Art. 439 c.o.m. — Spese per il ripristino
Se l'amministrazione intende provvedere al ripristino, ha facolta' di eseguire direttamente le opere necessarie, ovvero di corrispondere l'importo all'avente diritto.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva