Art. 57
[1](Art. 378, legge 20 marzo 1865, allegato F).
[2]Per le contravvenzioni alla presente legge che alterano lo stato delle cose, e' riservato al prefetto l'ordinare la riduzione al primitivo stato, dopo aver riconosciuta le regolarita' delle denuncie, e sentito l'ufficio del genio civile. Nei casi di urgenza il medesimo fa eseguire immediatamente di ufficio i lavori per il ripristino.
[3]Sentito poi Il trasgressore per mezzo dell'autorita' locale, il prefetto provvede al rimborso a di lui carico delle spese degli atti e della esecuzione di ufficio, rendendone esecutoria la nota, e facendone riscuotere l'importo nelle forme e coi privilegi delle pubbliche imposte.
[4]Il prefetto promuove inoltre l'azione penale contro il trasgressore, allorche' lo giudichi necessario ed opportuno. 5
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 10 ottobre 1962, n. 1484
5La L. 10 ottobre 1962, n. 1484 ha disposto (con l'art. 5, comma 1, lettera a)) che "Sono trasferite al Magistrato per il Po, nell'ambito della sua competenza territoriale, le attribuzioni: a) che rimangono tuttora affidate ai prefetti dagli articoli 2, 57 a 59, 93 a 96 e 101 del testo unico sulle opere idrauliche, approvato con il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, e dagli articoli 42, 45, 46, 49, 51 e 57 del regio decreto 11 luglio 1913, n. 959".
Testo vigente dal 14 novembre 1962, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva