Art. 440 c.o.m.Riscossione dei crediti dell'amministrazione

I crediti dell'amministrazione sono riscossi con le forme stabilite per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. A richiesta dell'interessato, l'amministrazione puo' consentire la ripartizione in rate o in annualita' del pagamento delle somme da esso dovute.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art440 · fonte su Normattiva