Art. 440 c.o.m. — Riscossione dei crediti dell'amministrazione
I crediti dell'amministrazione sono riscossi con le forme stabilite per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato. A richiesta dell'interessato, l'amministrazione puo' consentire la ripartizione in rate o in annualita' del pagamento delle somme da esso dovute.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva