Art. 16

[1]di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario (articolo 28-quinquies decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602)

[2]1. ((I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazioni, forniture e appalti, possono essere compensati, solo su specifica richiesta del creditore, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 3 ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, con le somme dovute a seguito di accertamento con adesione ai sensi dell'articolo 353 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di adempimenti e accertamento, di definizione ai sensi dell'articolo 350, e di acquiescenza ai sensi dell'articolo 360, dello stesso testo unico, di definizione agevolata delle sanzioni ai sensi degli articoli 18 e 20 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, di conciliazione ai sensi degli articoli 99, 100 e 101 del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.)) A tal fine e' necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), secondo periodo, del medesimo decreto e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento. La compensazione e' trasmessa immediatamente con flussi telematici dall'Agenzia delle entrate alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze -Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con modalita' idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato. Qualora l'ente pubblico nazionale, la regione, l'ente locale o l'ente del Servizio sanitario nazionale non versi sulla contabilita' speciale numero 1778 «Fondi di bilancio» l'importo certificato entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, la struttura di gestione di cui all'articolo 13, comma 3, trattiene l'importo certificato mediante riduzione delle somme dovute all'ente a qualsiasi titolo, a seguito della ripartizione delle somme riscosse ai sensi dell'articolo 3. Nel caso in cui il recupero non sia possibile, la suddetta struttura di gestione ne da' comunicazione ai Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze e l'importo e' recuperato mediante riduzione delle somme dovute dallo Stato all'ente a qualsiasi titolo, incluse le quote dei fondi di riequilibrio o perequativi e le quote di gettito relative alla compartecipazione a tributi erariali. Qualora residuino ulteriori importi da recuperare, i Ministeri dell'interno e dell'economia e delle finanze formano i ruoli per l'agente della riscossione, che procede alla riscossione coattiva secondo le disposizioni di cui alla parte I, titolo VI. 2. I termini e le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono stabiliti con decreto del ((Ministro)) dell'economia e delle finanze.

Testo vigente dal 7 agosto 2026, tuttora in vigore · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2025-03-24;33~art16 · fonte su Normattiva