Art. 451 c.o.m.
Rifiuto di dare indicazioni
Chiunque non ottempera all'obbligo previsto dall'articolo 394, e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a euro 310,00. Se il colpevole da' informazioni mendaci, e' punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a euro 620,00. Se il colpevole e' pubblico ufficiale, la pena e' aumentata fino al doppio. Se sono date, per colpa, informazioni non corrispondenti alla verita', si applica l'ammenda fino a euro 52,00.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva