Art. 394 c.o.m. — Obbligo di dare indicazioni
Chiunque, per ragioni d'ufficio o di professione, d'industria o di commercio, e' in grado di indicare le persone idonee a compiere determinati servizi, da' le indicazioni richiestegli dall'autorita', secondo le modalita' e nel termine da essa stabiliti.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva