Art. 453 c.o.m. — Competenza dei tribunali militari
Durante lo stato di guerra, i reati previsti nella presente sezione sono di competenza dei tribunali militari, e, per i procedimenti penali relativi, nei casi in cui si ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, puo' provvedersi con decreto penale, secondo le norme del codice penale militare di pace.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva