Art. 525 c.o.m.
Competenza dei tribunali militari
Se i reati previsti dagli articoli 517 e 523 sono commessi in tempo di guerra, la competenza spetta ai tribunali militari; quando il giudice ritenga di infliggere la sola pena pecuniaria, puo' provvedersi con decreto penale, secondo le disposizioni del codice penale militare di pace.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva