Art. 278 (Codice penale militare di guerra) — Applicazione delle norme del codice penale militare di pace
[1]L'istruzione sommaria puo' essere disposta, qualunque sia la pena dalla legge stabilita per il reato.1
[2]Nell'istruzione sommaria si osservano le disposizioni del codice penale militare di pace e, in quanto applicabili, quelle della sezione precedente.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D. Lgs. Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144
1Il D. Lgs. Luogotenenziale 21 marzo 1946, n. 144 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Per tutti i procedimenti per reati commessi durante lo stato di guerra e punibili ai termini della legge penale militare di guerra, continua ad avere vigore il disposto dell'art. 278, primo comma, del Codice penale militare di guerra."
Testo vigente dal 15 aprile 1946, tuttora in vigore · versione 3 su Normattiva