Art. 497 c.o.m.Rappresentante delle Forze armate

Il Ministero della difesa interessato puo' imbarcare sulla nave mercantile o galleggiante requisito, un ufficiale o sottufficiale di grado inferiore al comandante militare o commissario statale, perche', ponendosi ai suoi ordini, lo coadiuvi nella vigilanza sulla esecuzione delle clausole dell'atto di requisizione, con attribuzioni da concordare fra i Ministeri interessati a seconda dell'impiego dell'unita' requisita. L'ufficiale o il sottufficiale, imbarcato ai sensi del comma 1, ha verso il comandante militare la stessa subordinazione, che le norme vigenti per le navi militari prescrivono per gli ufficiali e sottufficiali di bordo nei riguardi del comandante.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art497 · fonte su Normattiva