Art. 54 c.o.m.Tribunale militare

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Il Tribunale militare e' formato:

  • a)da un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 3, che lo presiede;
  • b)da piu' magistrati militari in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 1, e da almeno un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 2. Il Tribunale militare giudica con l'intervento:
  • a)del presidente del Tribunale militare o del presidente di sezione del Tribunale militare che lo presiedono; in caso di impedimento del presidente giudica con l'intervento di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 53, comma 2, con funzioni di presidente;
  • b)di un magistrato militare in possesso dei requisiti previsti dal comma 1, lettera b), con funzioni di giudice;
  • c)di un militare dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell' Arma dei Carabinieri o della Guardia di finanza di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice. ((Nessun ufficiale puo' esimersi dall'assumere ed esercitare le funzioni di giudice. Non possono comunque essere destinati a tali funzioni:
  • 1)gli ufficiali che svolgono incarichi di Ministro o Sottosegretario di Stato;
  • 2)il Capo di stato maggiore della difesa;
  • 3)il Segretario generale della difesa;
  • 4)i Capi di stato maggiore delle Forze armate e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;
  • 5)il Direttore generale per il personale militare.)) L'estrazione a sorte dei giudici di cui al comma 2, lettera c), si effettua tra gli ufficiali, aventi il grado richiesto, che prestano servizio nella circoscrizione del Tribunale militare. Le estrazioni a sorte, previo avviso affisso in apposito albo, sono effettuate, nell'aula di udienza aperta al pubblico, dal presidente, alla presenza del pubblico ministero, con l'assistenza di un ausiliario, che redige verbale. I giudici estratti a sorte durano in funzione due mesi e proseguono nell'esercizio delle funzioni sino alla conclusione dei dibattimenti in corso. L'estrazione a sorte avviene ogni sei mesi, distintamente per ognuno dei bimestri successivi. Sono estratti, per ogni giudice, due supplenti.

Testo vigente dal 9 febbraio 2013 al 23 giugno 2023 · versione 16 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art54 · fonte su Normattiva