Art. 540 c.o.m.Poteri di spesa

Per il conseguimento degli obiettivi loro affidati, i Comandanti dei comandi periferici di Forza armata o interforze con funzioni logistiche e amministrative, nonche' gli ufficiali generali ((e ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate)) preposti a organismi militari provvisti di autonomia amministrativa, esercitano i poteri di spesa nei limiti dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.

Testo vigente dal 7 luglio 2017, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art540 · fonte su Normattiva