Art. 540 c.o.m. — Poteri di spesa
Per il conseguimento degli obiettivi loro affidati, i Comandanti dei comandi periferici di Forza armata o interforze con funzioni logistiche e amministrative, nonche' gli ufficiali generali ((e ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate)) preposti a organismi militari provvisti di autonomia amministrativa, esercitano i poteri di spesa nei limiti dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.
Testo vigente dal 7 luglio 2017, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva