Art. 540 c.o.m. — Poteri di spesa
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Per il conseguimento degli obiettivi loro affidati, i Comandanti dei comandi periferici di Forza armata o interforze con funzioni logistiche e amministrative, nonche' gli ufficiali generali e i colonnelli delle Forze armate e gradi corrispondenti preposti a organismi militari provvisti di autonomia amministrativa, esercitano i poteri di spesa nei limiti dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 7 luglio 2017 · versione 0 su Normattiva