Art. 562 c.o.m. — Funzionamento della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese operanti nel settore dei materiali di armamento
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Agli oneri relativi al funzionamento della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento di cui all'articolo 44, si provvede a carico del Ministero della difesa.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 9 febbraio 2013 · versione 0 su Normattiva