Art. 562 c.o.m.Funzionamento della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese operanti nel settore dei materiali di armamento

Agli oneri relativi al funzionamento della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento ((,trasferimenti e intermediazioni)) di cui all'articolo 44, si provvede a carico del Ministero della difesa.

Testo vigente dal 9 febbraio 2013, tuttora in vigore · versione 16 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art562 · fonte su Normattiva