Art. 566 c.o.m. — Norme di spesa per il patrimonio storico della prima guerra mondiale
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Per l'attuazione delle disposizioni del libro II, titolo II, capo VI, sezione II, e' autorizzata la spesa annua di euro 170.431,00 a decorrere dal 2001, incrementata di euro 200.000,00 a decorrere dal 2008, che grava sullo stato di previsione del Ministero per i beni e le attivita' culturali. Per l'attuazione del comma 3 e' autorizzato un limite di impegno quindicennale pari a euro 516.457,00 annui a decorrere dall'anno 2001. I soggetti di cui all'articolo 256, comma 1, lettere b) e c), sono autorizzati a contrarre mutui nell'anno 2001, con onere a carico del bilancio dello Stato, nei limiti di cui al comma 2. Si applica l'articolo 262, comma 2. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali sono determinati criteri e modalita' per l'attuazione del presente comma, compresi la rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari e i controlli. Le funzioni di cui agli articoli 257, 258, 259 e 260, sono esercitate nei limiti delle risorse di cui al presente articolo. Le risorse disponibili dal 1° gennaio 2004 e autorizzate ai sensi del comma 2 sono assegnate prioritariamente dal Ministero per i beni e le attivita' culturali ai progetti relativi alle zone di guerra piu' direttamente interessate dagli eventi bellici del 1916-1917 sugli altopiani vicentini. Al fine di proseguire la realizzazione di interventi finanziati ai sensi dei commi 2 e 3, sono autorizzati ulteriori limiti di impegno quindicennali pari a euro 400.000,00 annui a decorrere da ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva