Art. 357
[1]L'Istituto provvede:
- a)alla riscossione degli affitti;
- b)al versamento agli istituti mutuanti delle rate mensili d'interessi afferenti ai mutui concessi;
- c)alla sorveglianza tecnica, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati, nonche' a tutti i compiti tecnici, amministrativi e contabili per assicurare lo svolgimento del programma; a gestione e la tutela degli immobili;
- d)all'espletamento degli eventuali incarichi previsti dall'art. 69.
[2]Il Ministero dei lavori pubblici, se richiesto dall'Istituto, ha facolta' di autorizzare di volta in volta l'Istituto stesso ad avvalersi degli uffici del Genio civile per la direzione dei lavori e la manutenzione degli stabili.
[3]Analogamente il Ministero della guerra ha facolta', sempre su richiesta dell'Istituto, di autorizzare l'Istituto stesso ad avvalersi degli uffici del Genio militare per la direzione dei lavori o la manutenzione degli alloggi di cui al secondo comma dell'art. 343.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva