Art. 357

[1]L'Istituto provvede:

  • a)alla riscossione degli affitti;
  • b)al versamento agli istituti mutuanti delle rate mensili d'interessi afferenti ai mutui concessi;
  • c)alla sorveglianza tecnica, alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati, nonche' a tutti i compiti tecnici, amministrativi e contabili per assicurare lo svolgimento del programma; a gestione e la tutela degli immobili;
  • d)all'espletamento degli eventuali incarichi previsti dall'art. 69.

[2]Il Ministero dei lavori pubblici, se richiesto dall'Istituto, ha facolta' di autorizzare di volta in volta l'Istituto stesso ad avvalersi degli uffici del Genio civile per la direzione dei lavori e la manutenzione degli stabili.

[3]Analogamente il Ministero della guerra ha facolta', sempre su richiesta dell'Istituto, di autorizzare l'Istituto stesso ad avvalersi degli uffici del Genio militare per la direzione dei lavori o la manutenzione degli alloggi di cui al secondo comma dell'art. 343.

Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1938-04-28;1165~art357 · fonte su Normattiva