Art. 602 c.o.m. — Provvidenze a favore dei cittadini deceduti o invalidati a causa di ordigni bellici in tempo di pace
L'onere derivante dalla corresponsione delle provvidenze di cui all'articolo 1906, a carico del Ministero dell'economia e delle finanze, e' valutato in euro 598.057,00 annui a decorrere dal 1994.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva