Art. 656 c.o.m. — Posti destinati al personale appartenente ai ruoli dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente
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La percentuale di posti destinati al personale appartenente al ruolo dei marescialli per l'accesso ai ruoli speciali degli ufficiali, di cui all'articolo 655, non puo' essere inferiore al 50 per cento; i posti eventualmente rimasti scoperti sono devoluti in aumento a quelli destinati alle altre categorie.
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