Art. 66 c.o.m.Attribuzioni del presidente e del vice presidente

Il presidente del Consiglio della magistratura militare:

  • a)indice le elezioni dei componenti elettivi, alle quali partecipano tutti i magistrati con esclusione solo di quelli sospesi dalle funzioni;
  • b)convoca il Consiglio di sua iniziativa o a richiesta di almeno tre componenti, entro quindici giorni dalla richiesta;
  • c)comunica al Ministro della difesa le date di convocazione e l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio;
  • d)esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art66 · fonte su Normattiva