Art. 66 c.o.m. — Attribuzioni del presidente e del vice presidente
Il presidente del Consiglio della magistratura militare:
- a)indice le elezioni dei componenti elettivi, alle quali partecipano tutti i magistrati con esclusione solo di quelli sospesi dalle funzioni;
- b)convoca il Consiglio di sua iniziativa o a richiesta di almeno tre componenti, entro quindici giorni dalla richiesta;
- c)comunica al Ministro della difesa le date di convocazione e l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio;
- d)esercita le altre attribuzioni indicate dalla legge. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva