Art. 668 c.o.m. — Commissioni di concorso
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Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono nominate con decreto del Ministro della difesa e sono composte come segue:
- a)per l'Esercito italiano da:
- 1)un ufficiale proveniente dal ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni di grado non inferiore a generale di brigata - presidente;
- 2)due ufficiali del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio e trasmissioni di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;
- 3)un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;
- b)per la Marina militare da:
- 1)un ufficiale di stato maggiore di grado non inferiore a contrammiraglio - presidente;
- 2)due ufficiali di stato maggiore di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, se i giudicandi appartengono al Corpo di stato maggiore;
- 3)due ufficiali delle capitanerie di porto di grado non inferiore a capitano di fregata - membri, se i giudicandi appartengono al Corpo delle capitanerie di porto;
- 4)un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;
- c)per l'Aeronautica militare da:
- 1)un ufficiale dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti, di grado non inferiore a generale di brigata aerea - presidente;
- 2)due ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti normale, di grado non inferiore a tenente colonnello - membri;
- 3)un funzionario della carriera direttiva di qualifica non superiore a direttore di sezione - segretario senza diritto di voto;
- d)((LETTERA SOPPRESSA DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95)).
Testo vigente dal 7 luglio 2017 al 20 febbraio 2020 · versione 41 su Normattiva