Art. 673 c.o.m.Norme generali sui concorsi

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Con decreto del Ministro della difesa sono stabiliti:

  • a)i titoli di studio richiesti per l'ammissione ai singoli corsi, ed eventualmente ulteriori requisiti, le tipologie e le modalita' dei concorsi, inclusa la composizione delle commissioni, le eventuali prove di esame, prevedendo, se necessario, programmi differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti, nonche' la durata dei corsi; le modalita' per lo svolgimento dei rispettivi corsi di formazione e relativi programmi sono determinati dai rispettivi Stati maggiori o Comando generale;
  • b)i requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti ai fini dell'esercizio delle mansioni previste per gli ufficiali in ferma prefissata. I bandi di concorso per il reclutamento degli ufficiali in ferma prefissata possono prevedere:
  • a)riserve di posti a favore dei diplomati presso le scuole militari, e dei figli di militari deceduti in servizio, nel limite massimo complessivo del trenta per cento dei posti disponibili;
  • b)la ripartizione dei posti messi a concorso per armi, specialita' o specializzazioni.

Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 20 febbraio 2020 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art673 · fonte su Normattiva