Art. 690 c.o.m. — Modalita' di reclutamento dei sergenti e dei sovrintendenti
Il reclutamento ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare)) nei ruoli sergenti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare avviene mediante concorsi interni e successivo corso di formazione basico, riservati: 138
- a)nel limite massimo del 60 per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli ed esami riservato agli appartenenti ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare)); 138
- b)nel limite minimo del 40 per cento dei posti disponibili mediante concorso per titoli riservato al personale appartenente ai ruoli dei volontari in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare)) con un'anzianita' minima di dieci anni nel ruolo. 138 I posti di cui al comma 1, lettera a) rimasti scoperti possono essere devoluti in aumento al numero dei posti di cui alla lettera b) e viceversa. Le modalita' per lo svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, compresa la definizione degli eventuali ulteriori requisiti, dei titoli e delle prove, la loro valutazione, la composizione delle commissioni e la formazione delle graduatorie, sono stabilite con decreto del Ministro della difesa, acquisito il concerto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per la parte riferita al Corpo delle capitanerie di porto. Il reclutamento nel ruolo sovrintendenti, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene esclusivamente mediante concorsi interni riservati:
- a)nel limite massimo del 60 per cento dei posti disponibili agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che ricoprano il grado apicale;
- b)nel limite minimo del 40 per cento agli appartenenti ai ruoli iniziali in servizio permanente che rivestono il grado di appuntato, carabiniere scelto e carabiniere.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74
138con decorrenza dal 1 gennaio 2027
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74 ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [....] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Testo vigente dal 28 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva