Art. 685 c.o.m. — Ammissione al corso superiore di qualificazione
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L'ammissione al corso, nei limiti delle riserve di cui all'articolo 683, comma 2, ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall'articolo 686, comma 2, lettere a) e b), e i punti attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione sono stabiliti nel bando di concorso. Possono partecipare al concorso:
- a)gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:
- 1)sono idonei al servizio militare incondizionato o sono stati giudicati permanentemente non idonei in modo parziale al servizio d'istituto; coloro che temporaneamente non sono idonei, sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dall'articolo 686, comma 2, lettera e);
- 2)hanno riportato nell'ultimo quadriennio la qualifica di almeno <<nella media>> o giudizio corrispondente;
- 3)non hanno riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna;
- 4)non sono stati comunque gia' dispensati d'autorita' dal corso per allievo maresciallo;
- 5)non sono stati giudicati, nell'ultimo biennio, non idonei all'avanzamento al grado superiore;
- b)gli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri che, oltre a riunire i requisiti di cui alla lettera a):
- 1)hanno compiuto 7 anni di effettivo servizio nell'Arma dei carabinieri;
- 2)sono in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o lo conseguano nell'anno solare in cui e' bandito il concorso.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 7 luglio 2017 · versione 0 su Normattiva