Art. 685 c.o.m.Ammissione al corso superiore di qualificazione

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Il corso superiore di qualificazione si compone di due fasi, la prima dedicata ai soli appartenenti del ruolo appuntati e carabinieri e la seconda dedicata anche al personale del ruolo sovrintendenti. L'ammissione al corso:

  • a)ai sensi dell'articolo 679, comma 2-bis, lettera b), avviene mediante un concorso per titoli, previo superamento degli adempimenti previsti dall'articolo 686, comma 2, lettere c) e d), al quale sono ammessi gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, approvata con decreto ministeriale;
  • b)ai sensi dell'articolo 679, comma 2-bis, lettera c), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall'articolo 686, comma 2, e i punti attribuiti per gli eventuali titoli ((...)) la cui individuazione e valutazione e' stabilita nel bando di concorso. Le modalita' di svolgimento dei concorsi, la nomina della commissione di cui all'articolo 687, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo e i criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreto ministeriale. ((Tra i titoli di merito assume particolare rilevanza, per quanto concerne l'attribuzione del relativo punteggio, l'aver retto in sede vacante, senza demerito, il comando di stazione territoriale, per un periodo almeno pari a quello necessario per la redazione del rapporto informativo di cui all'articolo 1025, comma 3.))

Testo vigente dal 17 novembre 2018 al 20 febbraio 2020 · versione 50 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art685 · fonte su Normattiva