Art. 689 c.o.m. — Prova facoltativa
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Il concorrente che ne fa richiesta in sede di domanda di ammissione al concorso e riporta l'idoneita' nelle altre prove d'esame, negli accertamenti e nelle visite mediche di cui all'articolo 686, e' sottoposto all'esame delle lingue estere prescelte tra quelle indicate nel bando di concorso, ((...)) secondo i programmi in esso stabiliti. La commissione esaminatrice delle prove di lingua estera e' quella di cui all'articolo 687, sostituito all'insegnante di lingua italiana un insegnante della lingua estera oggetto dell'esame, in possesso del prescritto titolo accademico, o, in mancanza, un ufficiale qualificato conoscitore della lingua stessa. (( La commissione assegna un punto di merito espresso in trentesimi. L'idoneita' si consegue riportando il punteggio di almeno diciotto trentesimi. Il concorrente che consegua l'idoneita' ottiene nel punteggio della graduatoria finale di merito le maggiorazioni stabilite nel bando di concorso. ))
Testo vigente dal 20 febbraio 2020 al 23 aprile 2023 · versione 59 su Normattiva