Art. 709 c.o.m.Particolari categorie protette per il reclutamento nell'Arma dei carabinieri

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Possono essere ammessi al primo corso utile per allievo carabiniere di cui all'articolo 783, nel limite della vacanze organiche, il coniuge e i figli superstiti, nonche' i fratelli, se unici superstiti, del personale delle Forze di polizia deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, a causa delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ovvero per effetto di ferite o lesioni nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, i quali ne facciano richiesta, purche' in possesso dei prescritti requisiti per il reclutamento dei carabinieri. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresi', al coniuge e ai figli superstiti nonche' ai fratelli, se unici superstiti, del personale dell'Arma dei carabinieri deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace ovvero in attivita' operative individuate con decreto del Ministro della difesa che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio.

Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 27 marzo 2012 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art709 · fonte su Normattiva