Art. 735 c.o.m. — Mancato superamento dei corsi di applicazione e di perfezionamento
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I sottotenenti del ruolo normale che non superano il corso di applicazione per essi prescritto:
- a)sono trasferiti nel ruolo speciale, anche in eccedenza alla consistenza organica del grado, a domanda e previo parere favorevole della commissione ordinaria di avanzamento;
- b)sono iscritti in detto ruolo, mantenendo il grado, l'anzianita' e la ferma precedentemente contratta, dopo i pari grado in possesso della stessa anzianita' assoluta;
- c)se non presentano domanda o non ottengono il parere favorevole della commissione ordinaria d'avanzamento previsto alla lettera a), sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta ((, fatta eccezione per i casi di cui all'articolo 935, comma 1, lettera c-bis))). I tenenti del ruolo normale che non superano il corso di perfezionamento per essi prescritto non sono ammessi a ripeterlo e nella rideterminazione dell'anzianita', di cui all'articolo 734, comma 1-bis, sono iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado avente la stessa anzianita'. (( Gli ufficiali che non superano l'anno di corso perche' non idonei in attitudine militare e professionale sono posti in congedo secondo le modalita' previste dall'articolo 935, comma 1, lettera c-bis). ))
Testo vigente dal 15 giugno 2016 al 7 luglio 2017 · versione 33 su Normattiva