Art. 756 c.o.m. — Formazione specifica in medicina generale
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Il medico militare in servizio permanente, iscritto ai corsi di formazione specifica in medicina generale della durata di tre anni, riservati ai laureati in medicina e chirurgia, abilitati all'esercizio professionale, per il conseguimento del relativo diploma, necessario per l'esercizio dell'attivita' di medico chirurgo di medicina generale, e' collocato, compatibilmente con le esigenze di servizio, in posizione di aspettativa senza assegni secondo le disposizioni legislative vigenti. Il periodo di aspettativa e' utile ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e di previdenza. Al medico militare di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 28 maggio 2026 · versione 0 su Normattiva