Art. 209 c.o.m.Ufficiali medici

Gli ufficiali medici uniscono alle peculiari doti professionali tutte le piu' spiccate virtu' militari e devono avere perfetta conoscenza delle norme relative al reclutamento e ordinamento delle Forze armate e al servizio sanitario in tempo di pace, di guerra e di grave crisi internazionale. Gli ufficiali medici, oltre a quanto previsto dal libro IV, titolo III, capo IV, sezione III del presente codice, si aggiornano sui progressi delle discipline medico-chirurgiche. Al fine di perfezionare la loro cultura o indirizzarla a branche speciali, possono, in seguito a concorso, essere nominati con le qualifiche di sanitari militari, corrispondenti a quelle previste per i sanitari civili, presso cliniche o istituti universitari. Possono pure essere chiamati a frequentare corsi speciali di perfezionamento o di preparazione agli esami d'avanzamento presso la scuola di sanita' militare o presso ospedali militari. Al fine di consentire un costante aggiornamento degli ufficiali medici, ((la Direzione della Sanita' militare)) indica, con propria direttiva, le modalita' e la frequenza di speciali conferenze da tenersi presso strutture sanitarie militari in cui trattare argomenti essenzialmente pratici di scienza e di servizio sanitario militare, oltre a conversazioni scientifiche sulle piu' attuali tematiche del movimento scientifico sanitario. E' vietato agli ufficiali medici di eseguire visite e redigere certificati nella loro qualita' di medici militari, quando le visite:

  • a)non sono previste da disposizioni di legge;
  • b)non sono autorizzate dal Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 200;
  • c)non sono ordinate o autorizzate dai superiori diretti. ((Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 19, comma 5-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, e senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, gli ufficiali medici in possesso del diploma di formazione specifica possono svolgere l'attivita' di medicina generale in favore del personale dell'amministrazione della difesa e dei relativi familiari anche nell'ambito delle strutture militari, secondo i criteri, le modalita' e i limiti stabiliti con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della difesa e il Ministro dell'economia e delle finanze.)) ((Rientrano tra le competenze degli ufficiali medici anche:))
  • a)((l'amministrazione del materiale ospedaliero sia a terra sia a bordo;))
  • b)((eseguire le visite mediche disciplinari e quelle medico-legali, nonche' lo svolgimento delle pratiche medico-legali interessanti il personale della difesa e le altre categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla Sanita' militare;))
  • c)((eseguire le ispezioni di carattere tecnico-sanitario agli stabilimenti di cura militare ed effettuare ogni altro servizio sanitario a supporto delle Forze armate.)) Gli ufficiali medici, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, svolgono l'attivita' di medico nel settore del lavoro nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero della difesa, mediante la sorveglianza e la vigilanza sanitaria del personale e dei luoghi di lavoro.

Testo vigente dal 28 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art209 · fonte su Normattiva