Art. 759 c.o.m. — Assegnazione agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e alle specialita'
1. gli allievi marescialli sono assegnati agli incarichi, alle specializzazioni, alle categorie e specialita' secondo specifiche disposizioni della Forza armata ((e della Sanita' militare)), in base alle esigenze organiche, al risultato della selezione psico-fisica e attitudinale nonche' alle preferenze espresse dagli arruolandi. 138 2. ((Il Capo di stato maggiore di Forza armata e il Direttore della Sanita' militare hanno)) facolta' di disporre modifiche alle assegnazioni di cui al comma 1 se le attitudini manifestate dai singoli durante il periodo formativo o le esigenze di servizio lo richiedono. Per gli allievi marescialli della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare,su proposta della Forza armata. 138 3. Per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa dell'Esercito italiano ((, dell'Aeronautica militare e della Sanita' militare, il Capo di stato maggiore di Forza armata e il Direttore della Sanita' militare)) in relazione alle esigenze di servizio, ((hanno)) facolta' di disporre di autorita' o a domanda cambi di categoria, di specializzazione, di specialita', ovvero la perdita delle specializzazioni o degli incarichi tecnici, prevedendo altresi' le necessarie riqualificazioni. Per il medesimo personale della Marina militare i provvedimenti sono adottati dalla Direzione generale per il personale militare, su proposta della Forza armata. 138
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74
138con decorrenza dal 1 gennaio 2027
Il D.Lgs. 3 aprile 2026, n. 74, ha disposto (con l'art. 20, comma 2, lettera c)) che "Le seguenti disposizioni inerenti alla costituzione del Corpo unico della Sanita' militare e al relativo transito del personale sanitario proveniente dalle Forze armate e dall'Arma dei carabinieri hanno effetto contestualmente a decorrere dal 1° gennaio 2027: [...] c) articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12".
Testo vigente dal 28 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 126 su Normattiva