Art. 766 c.o.m. — Svolgimento del corso biennale
Il corso biennale allievi marescialli dell'Arma dei carabinieri si svolge secondo i programmi stabiliti ((con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dell'autorita' da questi delegata)). Sono ammessi al secondo anno di corso gli allievi marescialli che superano gli esami del primo anno. Gli allievi che non superano gli esami alla fine del primo o del secondo anno di corso possono ripetere nell'intero biennio un solo anno di corso. I provenienti dai civili, se non intendono ripetere il corso ma desiderano continuare a prestare servizio nell'Arma fino al compimento della ferma contratta, sono avviati ai comandi di corpo con determinazione del Comando generale dell'Arma; in caso contrario sono prosciolti dalla ferma contratta. Agli ammessi ai corsi per la nomina a maresciallo si applicano le norme contenute nel regolamento.
Testo vigente dal 20 febbraio 2020, tuttora in vigore · versione 59 su Normattiva