Art. 767-bis c.o.m.Svolgimento del corso formativo straordinario per marescialli

I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui all'articolo 683, comma 9-bis, frequentano, con il grado di maresciallo e in deroga all'articolo 768, un corso formativo straordinario di durata non inferiore a sei mesi, le cui modalita' sono disciplinate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro IV, titolo III, capo I, del regolamento. L'anzianita' relativa dei marescialli di cui al comma 1 e' rideterminata in base alla graduatoria finale del corso formativo straordinario. Gli allievi che non superano il corso di cui al comma 1 sono collocati in congedo, se non devono assolvere o completare gli obblighi di leva, ovvero reintegrati nel ruolo di provenienza se gia' in servizio ((e in tal caso)) il periodo di corso frequentato e' riconosciuto come servizio effettivamente svolto. Il periodo di durata del corso non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.

Testo vigente dal 25 aprile 2026, tuttora in vigore · versione 123 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art767bis · fonte su Normattiva