Art. 782 c.o.m. — Speciali obblighi di servizio per i volontari
((I volontari ammessi)) a corsi di specializzazione di particolare livello tecnico, individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, ((hanno l'obbligo di)) commutare la ferma o rafferma assunta in una rafferma decorrente dalla data di scadenza di quella precedente e avente durata di cinque anni ((...)); tale obbligo permane anche per i volontari che nel frattempo sono transitati nel servizio permanente.
Testo vigente dal 20 febbraio 2020, tuttora in vigore · versione 59 su Normattiva