Art. 782 c.o.m. — Speciali obblighi di servizio per i volontari
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All'atto dell'ammissione a corsi di specializzazione di particolare livello tecnico, individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, i volontari devono commutare la ferma o rafferma assunta in una rafferma decorrente dalla data di scadenza di quella precedente e avente durata di cinque anni dalla conseguita specializzazione; tale obbligo permane anche per i volontari che nel frattempo sono transitati nel servizio permanente.
Testo vigente dal 8 maggio 2010 al 20 febbraio 2020 · versione 0 su Normattiva