Art. 795 c.o.m.Riammissione in ruolo

Il militare che ha cessato di essere iscritto nei ruoli e che e' riammesso nei ruoli stessi subisce, all'atto della riammissione, una detrazione di anzianita' assoluta pari all'interruzione, salvo eventuale diritto, conferitogli da speciali disposizioni, a conservare parzialmente o integralmente l'anzianita' posseduta. Il presente codice contempla i casi per i quali non si fa luogo alla detrazione di anzianita' per la riammissione in ruolo.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art795 · fonte su Normattiva