Art. 516Riammissione in servizio

Al personale di cui al presente titolo si applicano, per quanto concerne la riammissione in servizio, le disposizioni di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. La riammissione in servizio e' subordinata alla disponibilita' del posto o della cattedra e non puo' aver luogo se la cessazione dal servizio sia avvenuta in applicazione di disposizioni di carattere transitorio o speciali. Il personale riammesso in servizio assume nel ruolo la posizione giuridica ed economica che vi occupava all'atto della cessazione dal rapporto di servizio. Il provvedimento di riammissione in servizio e' adottato dal direttore generale o capo del servizio centrale competente, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale appartenente ai ruoli nazionali e dal provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico provinciale, per il personale della scuola materna, elementare e media o sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore. La riammissione in servizio ha effetto dall'anno scolastico successivo alla data del relativo provvedimento.

Testo vigente dal 19 maggio 1994, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art516 · fonte su Normattiva