Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO CON FUNZIONI DI POLIZIA - IMPOSSIBILITA' DI RIAMMISSIONE IN SERVIZIO IN CASO DI DISPENSA PER INFERMITA' - CARATTERE SPECIALE DELLA NORMA - IMPLICAZIONI - INAPPLICABILITA' DELLA STESSA IN CONSEGUENZA DELLA DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DI ANALOGO DIVIETO GIA' STABILITO PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO - ESCLUSIONE.
La disposizione dell'art. 60, ultimo comma, del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335, in forza della quale il personale della Polizia di Stato con funzioni di polizia, in caso di dispensa per infermita', non puo' essere riammesso in servizio, ha carattere di specialita', ed e' percio' da escludere che essa sia stata implicitamente travolta e sia divenuta quindi inapplicabile per effetto della dichiarazione di illegittimita' costituzionale, con sentenza n. 3 del 1994, dell'art. 132, comma 1, del d.P.R. 10 gennaio 1957, nella parte in cui conteneva un analogo divieto per gli impiegati civili dello Stato. - V. S. n. 3/1994 (gia' citata nel testo), nonche', riguardo al carattere di specialita' dell'ordinamento del personale della Polizia di Stato, la seguente massima B. red.: S. Pomodoro
Riguarda ancheart. 60 d.P.R. 335/1983
IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DI UN IMPIEGATO - INQUADRAMENTO NELLA QUALIFICA PRECEDENTEMENTE RIVESTITA CON UNA ANZIANITA' DECORRENTE DALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO DI RIAMMISSIONE - DEDOTTA INGIUSTIFICATA DISPARITA' RISPETTO AL TRATTAMENTO RISERVATO AL PERSONALE DOCENTE DELLA SCUOLA - IMPOSSIBILITA' DI COMPARARE LE SITUAZIONI DISCIPLINATE DALLE NORME POSTE A RAFFRONTO PER LA LORO SOSTANZIALE DISOMOGENEITA' - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 59, terzo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali), nella parte in cui rinvia, per i dipendenti delle unita' sanitarie locali, all'art. 132, terzo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), il quale - prevedendo che l'impiegato riammesso in servizio, ancorche' inquadrato nella qualifica precedentemente rivestita, anziche' nella qualifica iniziale di coloro che accedono per la prima volta all'impiego, abbia pero' una anzianita', nella suddetta qualifica, decorrente dalla data del provvedimento di riammissione - attuerebbe, secondo il giudice 'a quo', una ingiustificata disparita' rispetto al trattamento riservato al personale docente della scuola dall'art. 115 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, che, nella medesima situazione, dispone, invece, la riammissione del dipendente nella posizione giuridica ed economica occupata all'atto della cessazione del rapporto di servizio. Premesso, infatti, che in materia di inquadramento ed articolazione delle carriere del pubblico impiego, il legislatore gode di un'ampia discrezionalita', censurabile solo per arbitrarieta' o per irragionevolezza, tali da ledere il principio del buon andamento della pubblica amministrazione o da determinare discriminazioni tra soggetti interessati; e che la norma dell'art. 115, terzo comma, del d.P.R. n. 417 del 1974, introducendo una disciplina speciale e derogatoria rispetto a quella contenuta nell'art. 132 citato, non puo' fungere da idoneo 'tertium comparationis', tanto piu' in riferimento ad una disposizione generale applicabile a tutti gli impiegati civili dello Stato; le situazioni disciplinate dalle norme poste a raffronto non sono comparabili per la loro sostanziale disomogeneita', non derivandone cosi' alcuna lesione neppure sul piano dell'adeguatezza del trattamento. Ed invero e' costante l'indirizzo della giurisprudenza costituzionale, secondo cui le norme speciali, singolari o comunque derogatorie di principi generali non possono costituire utile elemento di comparazione alla stregua del principio di eguaglianza. - Sulla "specifica progressione di carriera del personale della scuola", v., tra le molte, S. n. 228/1976. - Sulla discrezionalita' del legislatore in materia di inquadramento ed articolazione delle carriere del pubblico impiego, cfr. S. nn. 217/1997, 174/1997, 127/1996, 'ex plurimis'. - Sulla impossibilita' per le norme speciali, singolari o comunque derogatorie di principi generali di costituire utile elemento di comparazione alla stregua del principio di eguaglianza, v., pure, S. nn. 402/1996, 295/1995 e 201/1995. red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 59 d.P.R. 761/1979
IMPIEGO PUBBLICO - PERSONALE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI - RIAMMISSIONE IN SERVIZIO DI UN IMPIEGATO - INQUADRAMENTO NELLA QUALIFICA IN PRECEDENZA RIVESTITA CON UNA ANZIANITA' DECORRENTE DALLA DATA DEL PROVVEDIMENTO DI RIAMMISSIONE - PRETESA INGIUSTIFICATA DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO A CHI ACCEDE ALL'IMPIEGO PER LA PRIMA VOLTA - INSUSSISTENZA - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE.
Non e' fondata la questione di legittimita' costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost. - dell'art. 59, terzo comma, del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita' sanitarie locali), nella parte in cui rinvia, per i dipendenti delle unita' sanitarie locali, all'art. 132, terzo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), il quale prevede che l'impiegato riammesso in servizio, ancorche' inquadrato nella qualifica precedentemente rivestita, anziche' nella qualifica iniziale di coloro che accedono per la prima volta all'impiego, abbia pero' un'anzianita', nella suddetta qualifica, decorrente dalla data del provvedimento di riammissione. Invero, premesso che, a parere del giudice rimettente, la normativa denunciata porrebbe in essere una ingiustificata disparita' di trattamento tra chi viene riammesso nella qualifica iniziale e chi accede all'impiego per la prima volta, il quale, in base all'art. 24 del medesimo d.P.R. n. 761 del 1979, puo' ottenere, ai fini dell'inquadramento, il riconoscimento dell'anzianita' di servizio nel ruolo e nella posizione funzionale maturate presso le amministrazioni di provenienza; le situazioni poste a raffronto non sono omogenee e non sussiste quindi lesione del principio della parita' di trattamento, poiche', nella seconda ipotesi, non sussiste interruzione del rapporto di impiego, ma vi e' continuita' del rapporto stesso, cosicche' il legislatore non e' tenuto a bilanciare l'esigenza di conferire adeguato rilievo alla capacita' professionale ed all'esperienza maturate attraverso il servizio pregresso con quella opposta di tutelare le posizioni giuridiche 'medio tempore' acquisite dagli altri impiegati, disponendo, in modo non irragionevole, la postergazione nel ruolo del dipendente riammesso in servizio. red.: G. Leo
Riguarda ancheart. 59 d.P.R. 761/1979
IMPIEGO PUBBLICO - FACOLTA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI RIAMMETTERE IN SERVIZIO IL DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO PER DIMISSIONI, COLLOCAMENTO A RIPOSO, ED IN ALCUNE IPOTESI DI DECADENZA - MANCATA PREVISIONE DI TALE POSSIBILITA' ANCHE PER IL DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO PER INFERMITA' OVVERO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO MASSIMO DI ASPETTATIVA PER INFERMITA' - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E RAGIONEVOLEZZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE - ASSORBIMENTO DI ALTRI PROFILI.
Nell'ambito del pubblico impiego l'art. 132, primo comma, d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, prevede che puo' essere riammesso in servizio, sentito il parere del Consiglio di amministrazione, l'impiegato cessato dal servizio per dimissioni, per collocamento a riposo, o per decadenza nei casi di cui alle lettere b e c dell'art. 127, che prevedono rispettivamente l'accettazione di una missione o di altro incarico da un'autorita' straniera senza autorizzazione del Ministro, e la ingiustificata mancata assunzione o riassunzione del servizio entro il termine prefissato, od assenza dall'ufficio per un determinato periodo minimo. Precludono viceversa la riammissione tutte le altre ipotesi di cessazione del rapporto d'impiego, quali la dispensa per motivi di salute, la dispensa per incapacita' o per insufficiente rendimento (art. 129 del t.u.); la decadenza per incompatibilita' o per perdita della cittadinanza o a seguito dell'accertamento che l'impiego fu conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile (art. 53 e 127 lett. a e d del t.u.); la destituzione, nonche'altri casi marginali. L'inclusione tra queste ultime della dispensa per motivi di salute - comprensiva di entrambi i casi in cui il provvedimento puo' essere adottato, a seconda cioe' che essa consegua o meno alla scadenza del periodo massimo di aspettativa (artt. 71 e 129 del d.P.R. n. 3 del 1957) - appare sfornita di razionale giustificazione e si pone in violazione del principio di eguaglianza, dato che tale causa di cessazione del rapporto si fonda su una situazione (lo stato di infermita') indipendente dalla volonta' dell'interessato e in assoluto non irreversibile, anche alla luce delle odierne cognizioni della scienza medica. Conseguentemente - restando assorbiti i profili di censura relativi agli artt. 35 e 97 Cost. - deve essere dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 132, primo comma, del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui non comprende, tra le fattispecie di cessazione del rapporto di impiego in ordine alle quali e' possibile la riammissione in servizio, la dispensa dal servizio per motivi di salute. red.: F.S. rev.: S.P.
sentenza 3/1994massima n. 20313 IMPIEGO PUBBLICO - FACOLTA' DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DI RIAMMETTERE IN SERVIZIO IL DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO - MODALITA' DI ESERCIZIO - RIGOROSO ACCERTAMENTO DEI REQUISITI - AMPIA DISCREZIONALITA' NELLA VALUTAZIONE DELL'INTERESSE PUBBLICO.
Secondo consolidati principi, la pubblica amministrazione, nel decidere sull'istanza di riammissione in servizio del dipendente, deve procedere al rigoroso accertamento dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge, e possiede comunque un ampio potere discrezionale nella valutazione dell'esistenza dell'interesse pubblico all'adozione del provvedimento. red.: F.S. rev.: S.P.
sentenza 3/1994massima n. 20314