Art. 8 c.o.m.
Riunioni
Il Consiglio si riunisce almeno due volte all'anno. E' inoltre convocato, tutte le volte che se ne ravvisi la necessita', dal Presidente della Repubblica, di propria iniziativa o su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva