Art. 80 c.o.m. — Detenuti custoditi nelle carceri giudiziarie militari
Nelle carceri giudiziarie militari sono custoditi i militari detenuti in attesa di giudizio, a disposizione dell'autorita' giudiziaria militare od ordinaria. Resta fermo quanto disposto dall' articolo 79, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva