Art. 81 c.o.m.
Separazione dei detenuti secondo il grado
Nelle carceri giudiziarie militari, gli ufficiali sono tenuti separati dai sottufficiali e questi ultimi dai graduati e militari di truppa. Gli ufficiali sono tenuti separati fra loro, secondo il grado che rivestono.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva