Art. 311
Arresto in stabilimenti o altri luoghi dipendenti dall'Autorita' militare
Quando, per un reato soggetto alla giurisdizione ordinaria, fuori dei casi di flagranza e in seguito a mandato od ordine dell'Autorita' giudiziaria ordinaria, si deve procedere all'arresto dell'imputato, militare o non militare, in caserme, navi, stabilimenti o altri luoghi dipendenti dall'Autorita' militare, l'Autorita' giudiziaria ordinaria ne fa richiesta all'Autorita' militare, la quale e' tenuta a porre immediatamente l'imputato a disposizione dell'Autorita' giudiziaria.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva