Art. 800 c.o.m. — Consistenze organiche complessive dell'Arma dei carabinieri
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La consistenza organica degli ufficiali in servizio permanente e' di ((4.204)) unita'. 76 La consistenza organica del ruolo ispettori e' di 30.956 unita'. La consistenza organica del ruolo sovrintendenti e' di 21.701 unita'. La consistenza organica del ruolo appuntati e carabinieri e' di 60.617 unita'. La forza extraorganica dell'Arma dei carabinieri e' prevista nella sezione III del capo VI del presente titolo. Le dotazioni di cui al presente articolo possono essere rideterminate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguare la consistenza al piu' efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di economicita' dell'azione amministrativa.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
La modifica dell'art. 800, comma 1 ha perso efficacia per effetto dell'abrogazione del D.L. 23 giugno 2021, n. 92 ad opera della L. 6 agosto 2021, n. 113, la quale ne ha contestualmente fatti salvi gli effetti.
Testo vigente dal 24 giugno 2021 al 8 agosto 2021 · versione 70 su Normattiva