Art. 803 c.o.m. — Organici stabiliti con legge di bilancio
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E' determinato annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato:
- a)il numero massimo delle singole categorie di ufficiali ausiliari da mantenere annualmente in servizio;
- b)la consistenza organica degli allievi ufficiali ((delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri)).
- b-bis)la consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri;
- b-ter)la consistenza organica degli allievi delle scuole militari.
Testo vigente dal 26 febbraio 2014 al 7 luglio 2017 · versione 25 su Normattiva