Art. 81 c.o.m.Separazione dei detenuti secondo il grado

Nelle carceri giudiziarie militari, gli ufficiali sono tenuti separati dai sottufficiali e questi ultimi dai graduati e militari di truppa. Gli ufficiali sono tenuti separati fra loro, secondo il grado che rivestono.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art81 · fonte su Normattiva