Art. 31 — Sospensione dal grado
[1]La sospensione dal grado si applica ai sottufficiali e ai graduati di truppa, e consiste nella privazione temporanea del grado militare.
[2]Fuori dei casi preveduti dall'articolo 29, la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dal grado durante l'espiazione della pena.
Testo vigente dal 6 maggio 1941, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva