Art. 31Sospensione dal grado

[1]La sospensione dal grado si applica ai sottufficiali e ai graduati di truppa, e consiste nella privazione temporanea del grado militare.

[2]Fuori dei casi preveduti dall'articolo 29, la condanna alla reclusione militare importa la sospensione dal grado durante l'espiazione della pena.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art31 · fonte su Normattiva