Art. 811 c.o.m. — Militari della Marina militare
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Appartengono alla Marina militare i militari inseriti nei ruoli previsti dagli articoli seguenti. ((2. All'interno di ciascun ruolo della Marina militare:
- b)i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa del Corpo degli equipaggi militari marittimi (CEMM) sono distinti per categorie e specialita' e le relative procedure per l'avanzamento al grado superiore si effettuano distintamente nell'ambito di ciascuna categoria e specialita'.)) 14 Per il personale del Corpo delle capitanerie di porto la ripartizione in specialita' e' determinata d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20
14Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 10, comma 7) che "L'articolo 811, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dall'articolo 4, comma 1, lettera s), del presente decreto, si applica anche alle procedure di avanzamento al grado superiore relative all'anno 2011".
Testo vigente dal 27 marzo 2012 al 7 luglio 2017 · versione 9 su Normattiva