Art. 823 c.o.m. — Organici dei generali e dei colonnelli
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Le dotazioni organiche complessive per i gradi di generale e colonnello sono le seguenti:
- a)generali di corpo d'armata: 10;
- b)generali di divisione: ((24));
- c)generali di brigata: ((82));
- d)colonnelli: ((470)).
Testo vigente dal 7 luglio 2017 al 30 giugno 2022 · versione 41 su Normattiva