Art. 84 c.o.m. — Esercizio e pratiche di culto negli stabilimenti militari di pena
Per l'esercizio e le pratiche di culto negli stabilimenti militari di pena si applicano i principi dell'ordinamento penitenziario comune e, in quanto compatibili, le relative disposizioni regolamentari di esecuzione. In ogni stabilimento militare di pena e' istituito un oratorio per il culto cattolico, il cui esercizio e' affidato alle cure di un cappellano militare.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva